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COS'E'
L’Art 22 della Legge 241/90 e seguenti ed il Regolamento Comunale in materia di modalità di esercizio e diritto di accesso ai documenti amministrativi (Del. C.C. n. 123 del 17/11/97), hanno previsto e regolato la possibilità di accedere agli atti e documenti formati o detenuti dall’Amministrazione Comunale mediante visione e/o estrazione di copia.


COME SI ESERCITA
I cittadini che desiderano esercitare il diritto di accesso devono recarsi presso L'Ufficio Relazioni con il Pubblico durante l’orario di apertura e compilare l'apposito modulo di richiesta. La richiesta di accesso deve essere motivata con l’enunciazione delle ragioni per le quali la visione o la richiesta di copia dei documenti è necessaria per la tutela di diritti o interessi legittimi.
Alla richiesta di accesso può essere anche allegata la specifica delega alla richiesta e al  ritiro dei documenti (ad esempio delega per i tecnici al ritiro della documentazione).
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico, una volta ricevuta e protocollata la richiesta di accesso,  provvede a trasmetterla  al Responsabile del procedimento di accesso competente per Ufficio che provvederà a trasmettere il materiale all’Urp.
Quest’ultimo provvederà a contattare i richiedenti l’accesso o per provvedere alla consegna del materiale richiesto, dietro pagamento del costo delle fotocopie oppure per la prendere visione di quanto richiesto.
La richiesta di accesso deve essere formulata in carta libera, ad eccezione che per la richiesta di copie conformi all’originale, deve essere apposta la marca da bollo da € 14,62.
Il procedimento deve concludersi entro 30 gg. dal  ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i 30 gg., questa viene intesa rifiutata.

Avverso la decisione di non accoglimento o di silenzio rifiuto o di differimento, il richiedente ha facoltà di presentare ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) o presentare richiesta di riesame al Difensore Civico competente del Territorio, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito della decisione o dalla formazione del silenzio rifiuto.
Il Responsabile del procedimento è colui che forma o detiene l’atto oggetto della richiesta.

CHI PUO' ESERCITARE IL DIRITTO DI ACCESSO
Il diritto di accesso è assicurato:
ai cittadini, agli stranieri e agli apolidi che abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti,
ad ogni altra istituzione, associazione o comitato portatore di interessi pubblici e diffusi per mezzo del suo rappresentante o primo firmatario, alle pubbliche amministrazioni che siano interessate all'accesso alle informazioni e agli atti per lo svolgimento delle loro funzioni.

ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI ACCESSO
I casi di esclusione riguardano i documenti la cui conoscenza può danneggiare la sicurezza e la difesa nazionale, quelli che si riferiscono alla tutela dei diritti di riservatezza dei singoli, dei gruppi e delle associazioni e quelli che si riferiscono all'ordine pubblico. Nel caso in cui al cittadino venga negato o differito l'accesso all'atto richiesto, il cittadino stesso può ricorrere entro 30 giorni al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) oppure al Difensore Civico. Il ricorso al Difensore Civico sospende i termini per il ricorso al Tar.
Non sono disponibili le informazioni che non abbiano finalità di contenuto amministrativo (art. 22 comma 4 L. 241/90).
Per contenuto amministrativo si intende: "E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa"(art. 22 comma 2 L. 241/90).

COME SI ESERCITA
I cittadini possono rivolgersi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico per avere informazioni e conoscere a che punto è il  procedimento amministrativo regolato ai sensi dell’art. 10 della Legge 241/90 e dal Regolamento Comunale approvato in Consiglio Comunale con atto n.  124 del 17.11.97.
L’Ufficio infatti fornisce informazioni sull’iter e sullo stato delle pratiche che sono state inoltrate all’Amministrazione Comunale e che sono tuttora in corso, senza bisogno di  rivolgersi direttamente agli uffici di riferimento.
Questo assicura trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa.


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data di aggiornamento: 14/11/2006 ore 10:44